Art. 14.

      1. L'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. - (Servizi specialistici). - 1. Ogni istituto penitenziario deve poter disporre di un adeguato servizio specialistico. Il rapporto degli operatori del servizio specialistico è di tipo libero-professionale.
      2. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti i quali devono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico a mezzo di adeguate risorse tecnologiche.
      3. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri.
      4. In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare il medico incaricato a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.
      5. Le prestazioni di tipo psichiatrico, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale e terapeutica territoriale integrata,

 

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sono erogate dal dipartimento di salute mentale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio».